Aliquote
L'art.1 del Decreto Legge 93/2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28.05.2008, ha abolito l'ICI dovuta sugli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelli classificati in categoria A/1 (abitazioni di tipo signorile) A/8 (abitazioni in ville) A/9 (castelli,palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Per tali immobili si continuerà ad applicare la detrazione di abitazione principale di 103,29
- Abitazione principale - 4,90 per mille
- Ordinaria per tutte le altre tipologie di abitazioni - 5,20 per mille
- Terreni edificabili - 7,00 per mille
- Terreni agricoli - Esenti
Detrazioni
L'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta è fissata per l'anno 2010 in Euro 103,29.
INTRODUZIONE DELL'ULTERIORE DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE
L'art. 1, comma 5, delle Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto una ulteriore detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo, nella misura dell'1,33 per mille, calcolata sul valore catastale dell'abitazione stessa e delle eventuali pertinenze ammesse dal regolamento ICI, fino all'importo massimo di Euro 200.
La nuova detrazione si applica a prescindere dal reddito del contribuente. Sono escluse dal beneficio dell'ulteriore detrazione le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 (case di lusso, ville e castelli).
Il valore dei fabbricati su cui calcolare l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale dell'1,33 per mille è costituito dalla rendita catastale dell'abitazione stessa, e delle relative pertinenze ammesse, aumentata del 5% moltiplicata per 100.
L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
La detrazione di imposta è unica per l'abitazione e per le pertinenze riconosciute; quindi, l'unico ammontare di detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione, può essere computato, per la parte residua, in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa.
La suddetta ulteriore detrazione di imposta per l'abitazione principale deve essere sommata alla detrazione di Euro 103,29 deliberata per l'anno 2010 dal Comune. La detrazione complessiva per l'abitazione principale così ottenuta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, va suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente indipendentemente dalla quota di possesso.
Per l'unità immobiliare in cui il contribuente ha fissato la propria residenza anagrafica spettano pertanto, nel 2010, le seguenti detrazioni di imposta:
- detrazione di Euro 103,29
- ulteriore detrazione dell'1,33 per mille calcolata sul valore catastale dell'immobile e delle relative pertinenze ammesse dal regolamento ICI, fino all'importo massimo di Euro 200 (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9)
Dove effettuare il pagamento
- presso tutti gli Uffici Postali mediante il bollettino con l'indirizzo precompilato o indirizzando il versamento al c/c postale 12873147 intestato a Comune di Mongrando ICI Servizio Tesoreria
- presso gli sportelli della Biverbanca su apposito modello reperibile presso lufficio tributi del Comune di Mongrando
- presso tutti gli sportelli bancari e postali tramite modello "F24"
fac simile nuovo bollettino ICI da utilizzare a partire dall'anno 2009
Codici per pagamento tramite modello F24
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3900 - Ulteriore detrazione Ici per abitazione principale a carico del bilancio dello Stato art.1 comma 5 legge 24/12/2007 n.244
- 3901 - Ici per l'abitazione principale
- 3902 - Ici per i terreni agricoli
- 3903 - Ici per le aree fabbricabili
- 3904 - Ici per gli altri fabbricati
- 3906 - Interessi Ici
- 3907 - Sanzioni Ici
codice catastale del Comune di Mongrando: F369
Termini di versamento
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16 GIUGNO 2010 PER L'ACCONTO
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16 DICEMBRE 2010 PER IL SALDO
L'ICI può essere versata in due rate, delle quali la prima è in acconto e la seconda è a saldo. La prima rata, da versare entro il 16 giugno 2010, è pari all'imposta relativa al primo semestre; la seconda, da versare dall'1 al 16 dicembre 2010, è a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno (imposta annua meno acconto).
Il versamento può essere effettuato, anziché in due rate, in una unica soluzione entro il 16 giugno 2010 sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate per lanno in corso.
Il versamento dellimposta deve essere effettuato con arrotondamento alleuro per difetto se la frazione non è superiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare é uguale od inferiore a 5,16 Euro.
Dichiarazione ICI
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a decorrere dall'anno 2008 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI, per le variazioni relativamente a dati recepibili attraverso il modello MIUR, inviato per via telematica dai notai tramite l'Agenzia del Territorio.
PER CHI E' RIMASTO L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:
nel caso in cui vi sia una differenza di pagamento dell'imposta, in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali o che non siano correttamente iscritti all'Agenzia del Territorio, ad esempio per le aree edificabili, i fabbricati gruppo D non iscritti in catasto oppure per indicare il cambio da abitazione a disposizione ad abitazione principale e viceversa.
Occorre presentare la dichiarazione ICI solo per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni oggettive e soggettive che hanno dato luogo ad una diversa determinazione dellimposta nel corso dellanno 2009.
Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quegli eventi che comportano una modifica dei dati precedentemente dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dellimposta dovuta.
Termini di presentazione della dichiarazione
Entro il 02 agosto 2010 su apposito modello istituito dal Ministero delle Finanze.
